Dal 15 aprile si può ritornare ai pneumatici estivi: caso per caso, ecco come e quando farlo.
DATE UNIFORMI – Quindici aprile, tempo di cambio gomme: la data, stabilita nel 2013 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per uniformare le varie ordinanze locali che richiedono dotazioni invernali per la circolazione, fa il paio con il quindici novembre.
In pratica, i pneumatici invernali si montano a novembre e si smontano ad aprile, nella maggior parte dei casi. Ma ci sono anche delle eccezioni.
UN MESE DI DEROGA – Una circolare ministeriale, concede un mese di tolleranza sul cambio gomme senza incorrere in sanzioni: il tempo limite per montare le estive è il 15 maggio, mentre – per converso – si può anticipare il montaggio delle invernali a partire dal 15 ottobre.
OCCHIO AL CODICE
Questo vale nel caso in cui i pneumatici invernali abbiano un codice di velocità inferiore a quello riportato per le estive sulla carta di circolazione: il Codice della Strada, infatti, permette di scendere fino al codice Q (fino a 160 km/h di velocità ammessa). Se i pneumatici invernali hanno lo stesso codice di velocità di quelli estivi, l’obbligo del cambio non c’è, ma le controindicazioni sono molteplici. Il pneumatico invernale è realizzato per basse temperature: in primavera e (a maggior ragione) in estate, ha un’aderenza peggiore tanto sull’asciutto quanto sul bagnato e un consumo del battistrada maggiore.
COSA SI RISCHIA?
Se si circola con pneumatici invernali con codice di velocità inferiori a quelli prescritti sulla carta di circolazione per le coperture estive, si è fuorilegge. L’effetto netto è quello di montare un pneumatico di misura non omologata: la sanzione pecuniaria va da 419 a 1.682 euro e c’è il ritiro della carta di circolazione. Oltre a questo, c’è l’obbligo del collaudo presso una sede provinciale della Motorizzazione Civile (non si può, quindi, andare in un centro di revisione autorizzato) per verificare che le corrette caratteristiche siano state ripristinate.